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Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD)

Il FITD, cioè Fondo interbancario di tutela dei depositi, è un consorzio costituitosi nel 1987, che all’inizio era ad adesione volontaria, ma che in seguito, dal 1996, è divenuto obbligatorio. Il suo scopo è quello di fornire protezione per tutti i depositi monetari effettuati dai privati presso gli istituti bancari. La sua attività viene disciplinata da uno statuto e da un regolamento apposito.

Partecipanti

Fondo interbancario di tutela dei depositi (fitd)Partecipano al Fondo interbancario di tutela dei depositi tutte le banche italiane, eccetto le banche di credito cooperativo e le casse rurali, che aderiscono al proprio Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Anche BancoPosta non rientra tra i partecipanti al FITD.

Devono invece aderirvi anche le banche extracomunitarie con filiali in Italia (eccezion fatta per quelle che già aderiscono ad un sistema di garanzia nel rispettivo Stato di appartenenza). Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia non sono obbligate ad aderire a questo fondo di tutela; partecipandovi, lo fanno solo su base volontaria, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia del proprio paese di origine.

A questo link, comunque, è possibile trovare l’elenco completo e aggiornato di tutte le banche consorziate al fondo.

Risparmi rimborsati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi

Sono oggetto della tutela del FITD:

  • conti correnti;
  • conti deposito (compresi i conti vincolati);
  • assegni circolari;
  • libretti di risparmio nominativi;
  • certificati di deposito nominativi;
  • conti deposito per minorenni (solo che in questo caso esercita il diritto chi detiene la potestà genitoriale);
  • le carte prepagate dotate di codice IBAN (in quanto parificate a un deposito ordinario; le carte prepagate tradizionali, invece, non rientrano nella tutela, perché non si qualificano come depositi).

Non rientrano invece tra i prodotti garantiti:

  • le azioni;
  • le obbligazioni;
  • altre forme di investimento in titoli di Stato.

Nella circostanza in cui, però, l’istituto bancario di turno dovesse trovarsi in stato di insolvenza, non vi sono problemi per i detentori di investimenti. Il motivo è semplice: queste voci non rientrano nell’attivo della banca e vengono dunque restituite al rispettivo proprietario, che non rischia di andare incontro a una procedura fallimentare, eccetto il caso in cui risulti che i titoli non siano stati emessi proprio da quella banca.

Infine, una menzione speciale la meritano i valori custoditi all’interno delle cassette di sicurezza di una banca e i depositi in oro. Ebbene, entrambi non sono tutelati dal FITD; tuttavia, a fronte di liquidazione coatta dell’istituto bancario, tutti i beni contenuti nelle cassette di sicurezza e l’oro depositato vengono restituiti al proprio titolare. I depositi in oro, infatti, fanno parte della categoria “deposito fisico” e non “deposito in denaro”.

Limite massimo di rimborso

Tutti i risparmiatori, naturalmente, si chiedono fino a che importo vengano rimborsate le somme di denaro depositate nel conto corrente.

Il limite massimo della garanzia, applicato sia per il depositante che per la banca, è di 100.000 €. Lo stabilisce il D. Lgs n. 49 del 24 marzo 2011, che è entrato in vigore il 7 maggio del 2011. In precedenza, tale limite ammontava a 103.291,38 € (importo corrispondente a 200 milioni di lire).

Nella circostanza in cui il depositante fosse intestatario di più conti correnti o conti deposito presso vari istituti bancari o di credito, la tutela massima fino a 100.000 € sarà usufruibile per ciascuno di questi. La suddetta garanzia di rimborso è valevole sia nel caso in cui il depositante fosse una persona fisica che qualora fosse un’impresa (soggetto giuridico).

Al fine di ridurre il rischio di imbattersi in una situazione di default bancario e di non venire rimborsato di tutta la somma depositata, dunque, è scelta saggia per il depositante distribuire su più conti di diversi istituti di credito la sua liquidità e i suoi risparmi. In questo modo, il rimborso è garantito.

Inoltre, bisogna sottolineare come al raggiungimento della soglia limite massima di 100.000 €, si recuperano anche gli interessi accumulati sul deposito, fino al momento in cui diventa effettivo il provvedimento della liquidazione coatta. Ciò vuol dire, ad esempio, che se il titolare di un deposito ha un saldo di 75.000 € e alla data della liquidazione coatta della banca ha interessi pari a 3.500 €, avrà diritto a ricevere un importo complessivo di 78.500 €.

I contributi delle banche consorziate

Secondo il meccanismo del consorzio, l’impegno in termini di contributi per ogni banca varia fra lo 0,4% e lo 0,8% dei fondi rimborsabili, cioè del totale dei depositi nelle varie filiali dell’istituto di credito (sia delle imprese che delle persone fisiche).

Le banche sono tenute a versare obbligatoriamente i contributi solo a fronte di necessità a chiamata entro 48 ore.

Modalità di ottenimento del rimborso

Non sono né il risparmiatore né tanto meno l’istituto bancario insolvente a occuparsi della modalità di rimborso. La procedura si attiva in automatico ed in tempi alquanto rapidi. Lo stabilisce il già citato D. Lgs n. 49 del 24 marzo 2011: il rimborso viene effettuato entro 7 giorni lavorativi, con una proroga massima di ulteriori 10 giorni, dal momento in cui il provvedimento di liquidazione coatta della banca insolvente risulta effettivo.

Tocca quindi al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi contattare e in seguito rimborsare chi ne ha diritto.

Nella circostanza in cui il correntista fosse titolare di un deposito in valuta straniera, la modalità di rimborso avverrà nella stessa valuta del deposito.

Il fondo FITD non si occuperà di eventuali contrattempi, ma verranno apportate modifiche al bilancio. Da questo momento in avanti verranno definite le priorità di riacquisto per i fondi bancari. In sintesi, ciò comporterà che solo dopo un’attenta valutazione delle attività e dei debiti, il liquidatore inizierà a restituire i crediti ai vari creditori, partendo dalla “categoria privilegiata” rappresentata dai dipendenti della banca per i loro salari, e procedendo poi verso le altre categorie in attesa di un rimborso dalla banca in fallimento.

Saldi temporanei elevati

Caso a parte, infine, è quello relativo a saldi temporanei elevati. Secondo la legge, a fronte di determinate esigenze sociali, si applica una tutela rafforzata. Ciò significa che, nei successivi 9 mesi all’accredito, la soglia limite dei 100.000 € non viene applicata ai depositi di persone fisiche con saldi temporanei elevati, se questi derivano da:

  • operazioni inerenti alla costituzione o al trasferimento di diritti effettivi su immobili adibiti ad abitazione;
  • divorzio, conclusione del rapporto di lavoro, pensionamento, invalidità o morte;
  • pagamento di indennizzi, risarcimenti o prestazioni assicurative, a seguito di danni che la legge ha reputato come reati contro la persona o come casistica di ingiusta detenzione.
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Ultimo aggiornamento: 26/11/2024